Un caso di divorzio internazionale

Un recente incarico seguito dal nostro Studio in ambito familiare ha riguardato la richiesta di divorzio di una cittadina albanese, la quale si era rivolta ad uno dei nostri professionisti per ottenere lo scioglimento del vinvolo matrimoniale a suo tempo contratto con un cittadino italiano. Si è trattato di un caso con risvolti umani e giuridici peculiari.

Sotto il primo profilo, il divorzio ha rappresentato lo strumento con cui il nostro Studio ha aiutato la Eliza (il nome è di fantasia per evidenti ragioni di tutela della privacy) ad affrancarsi da un passato di soprusi e di violenze che aveva caratterizzato la prima parte della sua vita, non appena giunta in Italia. S

Sotto il secondo profilo, il caso assegnato alle nostre cure ha comportato alcune valutazioni giuridiche interessanti poiché si è trattato di comprendere, oltre alle questioni di merito, quale fosse il giudice competente a decidere sulla richiesta e quale fisse la legge applicabile alla separazione e al divorzio che la giovane Eliza aveva intenzione di ottenere. L’incertezza era naturalmente tra l’applicazione della legge italiana ovvero della legge Albanese.

Ricordiamo sinteticamente che il nostro ordinamento prevede soluzioni consensuali per lo scioglimento del vincolo matrimoniale (attuabili tramite la negoziazione assistita o il ricorso congiunto dei coniugi al giudice) e soluzioni giudiziali di separazione e divorzio.

La separazione e il divorzio giudiziale (o contenzioso) trovano applicazione in tutti quei casi in cui non vi sia accordo tra i coniugi sulla dissoluzione del vincolo coniugale o sulle condizioni che regoleranno la separazione ed è dunque il giudice adito, al termine del procedimento, a prendere le decisioni riguardo agli aspetti personali, quali l’assegnazione dei figli, o riguardo agli aspetti economici, quali il mantenimento di coniuge debole e contributo al mantenimento dei figli minori..

Nel caso di implicazioni transnazionali, tuttavia, il giudice adito è chiamato, in primis, a verificare la propria giurisdizione e successivamente a determinare la legge applicabile al caso di specie, adottando nel merito i provvedimenti opportuni sulla base della legge così individuata.

Per quanto riguarda la verifica della sussistenza della giurisdizione, stante il principio della prevalenza assoluta del diritto dell’Unione Europea sul diritto nazionale dei singoli Stati, trova applicazione la disciplina posta dal Regolamento (CE) n. 2201/2003 (Bruxelles II-bis) relativo a competenza, riconoscimento ed esecuzione di decisioni in materia matrimoniale e genitoriale.

L’art. 3, par. 1, lett. a), del suddetto regolamento stabilisce che sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all’annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale del convenuto, ovvero, come è stato nel caso sottoposto alla nostra attenzione, il coniuge con cittadinanza italiana. Sussisteva dunque la competenza a giudicare delle Autorità italiane, e nella specie del tribunale milanese, stante la residenza in Milano del marito di Eliza che era stato convenuto in giudizio.

In materia di legge applicabile la normativa di riferimento è invece costituita dal Regolamento UE 1259/2010, cd. Roma III relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale”.

Il criterio di elezione per stabilire quale sia la legge applicare al divorzio è rappresentato dalla scelta delle parti. Qualora però i coniugi non abbiano effettuato alcuna valida scelta sulla legge applicabile, come nel caso che abbiamo seguito, il riferimento deve essere l’art. 8 del Regolamento Roma III atto a a stabilire una serie di criteri, con un preciso ordine gerarchico, volti ad individuare la legge applicabile alla separazione e al divorzio.

In particolare, in mancanza di una scelta operata dalle parti, il divorzio e la separazione sono disciplinati:

a) dalla legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l’autorità giudiziaria, o in mancanza,

b) dalla legge dello Stato dell’ultima residenza abituale dei coniugi, sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l’autorità giurisdizionale, se uno dei coniugi vi risiede ancora nel momento in cui viene adita l’autorità giurisdizionale, o in mancanza
c) dalla legge dello Stato di cui i coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale (legge di comune cittadinanza dei coniugi), o in mancanza
d) dalla legge dello Stato in cui è adita l’autorità giurisdizionale (
lex fori).

Nel caso che ci ha occupati, non sussistendo in fatto gli elementi per applicare i criteri di cui alle lettere a), b), c) di cui sopra in quanto non esisteva una legge comune dei coniugi e poiché la nostra assistita non risiedeva più in Italia oramai da molti anni, non ha potuto che trovare applicazione il criterio della lex fori, dovendosi dunque fare applicazione della legge italiana.

La competenza si è quindi radicata sul Tribunale di Milano che, facendo applicazione delle leggi italiane, si è pronunciato prima sulla separazione e poi sul divorzio, consentendo alla nostra cliente di tagliare definitivamente con alcune scelte sbagliate del suo passato e di guardare nuovamente al futuro con animo sereno.

Avvocata Elena Sarri partner dello

Studio legale AZZARO & PARTNERS

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